Articolo 486 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Forma delle domande e delle istanze). Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso ((...)) negli altri casi. ((178))
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Massime della Corte Costituzionale

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