Articolo 169 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 175/1998Depositata il 20/05/1998
Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Pretore di Milano) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 84, 85, 169, comma 2, 208 e 309 cod. proc. civ. e dell'art. 104, comma 2, R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sospettati di collidere con gli artt. 3, 24, 40, 41 comma secondo, 97 e 101, comma secondo, Cost., per un riesame della rilevanza, in quanto con sentenza n. 171 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 (nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza); ed in quanto con tale sentenza e con le successive ordinanze nn. 273 e 318 del 1996, 105 e 106 del 1998 si e' gia' chiarito come la liberta' dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere -se del caso- quella liberta' a fronte di valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996, 105 e 106/1998. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 85
- codice di procedura civile-Art. 84
- codice di procedura civile-Art. 169, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 309
- regio decreto-Art. 104, comma 2
- legge-Art. 2, comma 5
- codice di procedura civile-Art. 208
- legge-Art. 2, comma 1
Pronuncia 171/1996Depositata il 27/05/1996
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui inibiscono a colui che si sia costituito in giudizio, mediante un procuratore che abbia aderito alla protesta collettiva, di depositare personalmente il proprio fascicolo, e non consentono al giudice di fissare un termine perche' la parte effettui personalmente il deposito, anche dopo l'udienza di discussione - per erroneita' della premessa, alla stregua della quale la liberta' di astenersi dalle udienze equivarrebbe ad una implicita rinuncia alla procura 'ad litem' sottoscritta dal titolare dell'interesse coinvolto nella 'res litigiosa'. Detta ipotesi, invero, carente di solido fondamento, richiederebbe, quale effetto dell'invocata sentenza additiva, un incremento di poteri, per vero modesto, a favore del litigante, al quale sarebbe concesso di depositare il fascicolo precedentemente ritirato dal difensore; con la creazione, altresi', di una forma di autodifesa alternativa alla difesa tecnica, che si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. (cfr., pure, sentenze nn. 188/1980 e 99/1975), dal momento che la parte sarebbe privata della possibilita' di avvalersi del proprio difensore in una fase o in un grado del processo. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 169, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 85
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.