Articolo 237 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Risoluzione delle contestazioni).
Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.
L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 412/1997Depositata il 17/12/1997
ORD. 412/97. PROCESSO CIVILE - GIURAMENTO DECISORIO - OBBLIGO PER LA PARTE CUI E' STATO DEFERITO IL PREDETTO GIURAMENTO <<DI DIRE TUTTA LA VERITA'>> - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PARTE PRIVATA NEL PROCESSO PENALE (L'IMPUTATO), PER LA QUALE NON E' PREVISTO TALE OBBLIGO - VIOLAZIONE, ALTRESI', DELL'ART. 24 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per mancanza di motivazione sulla rilevanza. - Cfr. S. nn. 149/1995 e 334/1996, citate dal Tribunale rimettente. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 233
- codice di procedura civile-Art. 240
- codice di procedura civile-Art. 235
- codice di procedura civile-Art. 243
- codice di procedura civile-Art. 237
- codice di procedura civile-Art. 234
- codice di procedura civile-Art. 236
- codice di procedura civile-Art. 239
- codice di procedura civile-Art. 242
- codice di procedura civile-Art. 238
- codice di procedura civile-Art. 241
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.