Articolo 354 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 58/2020Depositata il 26/03/2020
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere il petitum additivo dell'ordinanza di rimessione ancipite. La discrepanza tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione può agevolmente risolversi tramite gli ordinari criteri ermeneutici, che consentono di intendere l'esposizione più ampia del petitum, di cui alla motivazione, come una semplice premessa generale, introduttiva dell'indicazione specifica del petitum effettivo, contenuta in dispositivo. L'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 354
Pronuncia 58/2020Depositata il 26/03/2020
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere meramente ipotetico del pregiudizio difensivo arrecato dalla norma censurata alla parte nel giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ., che non include tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia. Nella prospettiva del rimettente, la lesione del diritto di difesa del convenuto-opponente è rappresentata, in radice, dall'omessa valutazione della relativa istanza, del tutto pretermessa per effetto dell'errata declaratoria di improcedibilità dell'opposizione. Non si configura, pertanto, quel carattere solo teorico, astratto o prematuro, che rende la questione incidentale priva di effettiva rilevanza nel giudizio a quo, e come tale inammissibile per ipoteticità. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019 e n. 60 del 2014; ordinanze n. 77 del 2009 e n. 109 del 2006 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 354
Pronuncia 58/2020Depositata il 26/03/2020
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 354 cod. proc. civ., che non include tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia. La scelta del legislatore, seppure impedisce di recuperare il processo simultaneo tra la domanda principale e la domanda di garanzia, non impedisce che quest'ultima sia fatta valere nella competente sede giudiziaria; essa è pertanto un'opzione discrezionale, non manifestamente irragionevole, funzionale al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, principio che si oppone alla rimessione del giudizio in primo grado quando questa non sia imposta da esigenze indefettibili, come quella di integrare il contraddittorio rispetto ad una parte necessaria, determinando altrimenti un ritardo non necessario nella definizione della controversia sul rapporto principale. Tale scelta non è nemmeno ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l'instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo. Né si registra la disparità tra modelli processuali che il giudice a quo - raffrontando la formula ampia dell'art. 105 cod. proc. amm. a quella più restrittiva della disposizione censurata - denuncia, perché il rimettente inverte il rapporto sistematico tra le due discipline, in aperta contraddizione con quanto indicato dalla legge di delega n. 69 del 2009. Al contrario, la convergenza di modelli processuali, orientata alla tassatività ed eccezionalità delle ipotesi normative di regressione in primo grado, non impedisce che le esigenze specifiche di ciascun modello possano comportare una diversa articolazione delle relative discipline. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2002 ). L'accentuazione dei tratti di revisione dell'appello civile, determinata dalle riforme del codice di rito, non lo ha trasformato in un mezzo di impugnazione a critica vincolata; alla sua struttura resta infatti connaturato il profilo rescissorio, mantenendosi tassative ed eccezionali le ipotesi normative nelle quali il gravame può arrestarsi al solo profilo rescindente, in funzione della rimessione della causa al primo giudice. Acquisito che il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale né convenzionale, il diritto di difesa deve ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando irrilevante che l'esame del fondamento della domanda non sia compiuto dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma soltanto dall'altro. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017 e n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 226 del 2013, n. 190 del 2013 e n. 585 del 2000 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, mentre tale parametro non esige che il cittadino sia messo in grado di conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016 ). Nel quadro della discrezionalità conformativa del legislatore processuale, il simultaneus processus non gode di garanzia costituzionale, trattandosi di un mero espediente tecnico finalizzato, laddove possibile, a realizzare un'economia dei giudizi e a prevenire il conflitto tra giudicati, sicché la sua inattuabilità non lede il diritto di azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 215 del 2005, n. 124 del 2005, n. 18 del 1999 e n. 308 del 1991 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 354
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
Pronuncia 449/2007Depositata il 21/12/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 46
- codice di procedura civile-Art. 353
- codice di procedura civile-Art. 354
Parametri costituzionali
Pronuncia 449/2007Depositata il 21/12/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. civ. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. senza decidere il merito della controversia. Invero, il Tribunale rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello. Tale lacuna comporta la mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo , per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre, la questione è proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 46
- codice di procedura civile-Art. 353
- codice di procedura civile-Art. 354
Parametri costituzionali
Pronuncia 341/1998Depositata il 24/07/1998
Non e' fondata, sotto il profilo - dedotto in riferimento ai principi di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) - della imparzialita'-terzieta' del giudice, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. In tale situazione, di reinizio - come riconosciuto anche dalla Cassazione - dello stesso grado di giudizio (c.d. rinvio improprio), la vicenda processuale e' destinata, infatti, di norma, a svilupparsi in una trattazione del tutto distinta rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o piu' parti, il cui apporto, in questa fase, puo' far assumere al processo una diversa configurazione anche sotto il profilo oggettivo, e pertanto, mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, appare coerente, sotto il profilo della imparzialita' e terzieta', la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice. Il che beninteso non esclude il dovere del singolo giudice di avvalersi dello strumento previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ., allorquando, venendo in concreto a profilarsi proprio quella sovrapposizione dei due giudizi esclusa in via generale, ravvisi in cio' la sussistenza di gravi ragioni d'astensione. - Cfr. S. n. 326/1997. V. anche Cassazione, Sez. un. civ. 19 dicembre 1991, n. 13714. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 51, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 354
Parametri costituzionali
Pronuncia 341/1998Depositata il 24/07/1998
Non e' fondata, in riferimento al principio di eguaglianza per disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. Le norme richiamate dal giudice 'a quo' quali 'tertia comparationis' (art. 383, comma 1, cod. proc. civ - concernente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che l'ha pronunciata - e lo stesso art. 51, comma 1, n. 4 - che fa obbligo di astenersi, fra l'altro, al magistrato che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo -) disciplinano infatti fattispecie palesemente diverse. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 354
- codice di procedura civile-Art. 51, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.