Articolo 187 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. (67) (72) (171) ((173))
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo
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Pronuncia 116/1984Depositata il 18/04/1984
ORD. 116/84. PROCEDIMENTO CIVILE - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - COD. PROC. CIV., ART. 187, E R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 48 - COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL GIUDICE - CENSURE NON ATTINENTI ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DISPOSIZIONI CHE IL GIUDICE A QUO NON E' CHIAMATO AD APPLICARE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 187 c.p.c. e 48 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, sul rilievo che tali norme, col prevedere l'istituto del collegio decidente anziche' del giudice monocratico sarebbero viziate per contrasto con i citati precetti costituzionali; cio' in quanto, essendo lo scopo dell'ordinanza di rimessione diretto a realizzare la riforma di alcune fasi del processo civile, il solo possibile destinatario di simili richieste e' rappresentato, semmai, dal Parlamento e non dalla Corte.
Norme citate
- regio decreto-Art. 48
- codice di procedura civile-Art. 187
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.