Articolo 293 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 54/1968Depositata il 29/05/1968
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 293 e 294 del cod. proc. civ. che consentono al contumace di costituirsi dopo la rimessione della causa al collegio, in riferimento agli artt. 24, comma secondo e 3 della Costituzione. Non e' rilevante la circostanza che la contumacia, anche fuori dai casi della nullita' della citazione e della notificazione, possa essere involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto. Il contumace, che non si sia potuto costituire in primo grado, puo' difendersi in appello opponendo eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi probatori; anzi puo' farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza eccezioni avanzate dalla controparte: compenso, questo, alla perdita d'un grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i due gradi. Dopo cio' neanche in vista della contumacia involontaria si puo' negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o ingiustificate disparita' di trattamento.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 294
- codice di procedura civile-Art. 293
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.