Articolo 554 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 208/1985Depositata il 15/07/1985
Nell'ipotesi di prescrizione del reato verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di condanna, ma prima che questa sia divenuta irrevocabile, la possibilita' di una declaratoria della prescrizione quale causa di estinzione del reato, non in sede di incidente di esecuzione, ma solo (secondo la giurisprudenza della Cassazione) in sede di giudizio di revisione, va riconosciuta come causa di inconvenienti in relazione al momento applicativo della norma, e quindi di diseguaglianze di mero fatto, non rilevanti ai fini del sindacato di costituzionalita'. (Manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 554, n. 3, 576, 578 del codice di procedura penale, in parte qua, in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - Sulle c.d. disuguaglianze di mero fatto: S. n. 22/1982.
Norme citate
Parametri costituzionali
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