Articolo 605 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Precetto per consegna o rilascio).
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.