Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 619 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Forma dell'opposizione). Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. ((Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore)).
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 389/2005Depositata il 14/10/2005

ORD. 389/05. ESECUZIONE FORZATA (IN GENERE) - OPPOSIZIONE DI TERZO ALL?ESECUZIONE - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI VENTI GIORNI PRIMA DELL?UDIENZA FISSATA DAL GIUDICE DELL?ESECUZIONE, O AL PIÙ TARDI ALLA STESSA UDIENZA, CON AVVERTIMENTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE I SUDDETTI TERMINI IMPLICA LE DECADENZE DI CUI ALL?ART. 167 COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE A PENA DI NULLITÀ - IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ORDINARIA INTRODOTTI CON CITAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN ERRONEO E APODITTICO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INSUSSISTENZA DI UN VINCOLO PER IL LEGISLATORE A CONFORMARE IN MODO UGUALE PROCEDIMENTI DIFFERENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Non è fondata, in riferimento all?art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea ? quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l?opposizione di terzo all?esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine ? in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell?udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall?altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale?recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di ?modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate?, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.

Parametri costituzionali

Pronuncia 46/2002Depositata il 06/03/2002

Esecuzione forzata - Opposizione di terzo - Ricorso introduttivo - Invito all?opposto a costituirsi, con avvertimento della decadenza in caso di costituzione oltre i termini, ovvero nullità del ricorso carente di tale avvertimento; ed eventuali domande riconvenzionali dell?opposto - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Parametri costituzionali

Pronuncia 219/2000Depositata il 19/06/2000

Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Opposizione di terzi - Possibilità che il terzo faccia valere il diritto di proprieta' su un bene pignorato, o altro diritto reale, accertato in un giudizio nel quale non siano stati contraddittori i creditori pignoranti - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 619 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il suo diritto di proprieta' sul bene pignorato o altro diritto reale accertato con sentenza passata in giudicato in un giudizio nel quale non siano stati contradditori i creditori pignorati. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 619

Pronuncia 282/1998Depositata il 17/07/1998

ORD. 282/98. PROCESSO CIVILE - NORME SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO E OPPOSIZIONE - NECESSITA' DI PROPORRE, A PENA DI DECADENZA, FIN DAL PRIMO ATTO DIFENSIVO, LE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI, PREVIO ESPLICITO AVVERTIMENTO IN TAL SENSO NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEI SUDDETTI GIUDIZI E NEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non e' rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale, che e' necessario, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro

Pronuncia 121/1986Depositata il 30/04/1986

ORD. 121/86. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO DI BENI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE DEFUNTO - OPPOSIZIONE DI TERZO - LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONIUGE, PARENTE O AFFINE FINO AL TERZO GRADO - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - CIRCOSTANZE PARTICOLARI (SUCCESSIONE DEL PRETESO OPPONENTE NELLA LOCAZIONE, RINUNCIA ALL'EREDITA', ECC.) - ININFLUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette) e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, denunziati nella parte in cui (nel loro combinato disposto), vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente defunto, ancorche' colui al quale non e' consentita l'opposizione sia succeduto al contribuente nel contratto di locazione, abbia rinunciato all'eredita' e non sia in possesso dei relativi beni. E' stata infatti dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in relazione a tale identita', la questione avente ad oggetto la norma ora censurata e' stata anche dichiarata manifestamente infondata. Inoltre, la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, cosicche' l'impugnativa nei confronti della prima norma non puo' autonomamente sussistere, ne' d'altro canto, la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredita' e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione, sono circostanze che incidono sulla ratio della normativa impugnata, che e' quella di evitare possibili frodi in danno del fisco. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.

Pronuncia 167/1984Depositata il 07/06/1984

SENT. 167/84. OPPOSIZIONE DI TERZO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO - INIMPUGNABILITA' - ILLEGITTI- MITA' COSTITUZIONALE.

L'ammissibilita' dell'opposizione di terzo avverso i soli provvedimenti aventi forma di sentenze - cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - e non anche avverso le ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione determina una irragionevole disparita' di trattamento nell'attribuzione del diritto di azione e di difesa nei confronti del terzo che si assume leso da sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva, pronunziata a seguito di cognizione ordinaria, ovvero da ordinanza di convalida di sfratto conseguente alla mancata comparizione o alla non opposizione dell'intimato. Non vale obiettare che contro l'ordinanza sarebbero esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o la querela nullitatis, perche' l'opposizione e' rimedio riservato a chi viene identificato nel titolo come soggetto passivo dell'esecuzione, o ai suoi eredi, o ai terzi proprietari nell'espropriazione forzata (e non nell'esecuzione per consegna e rilascio), mentre la querela nullitatis non si inserisce nel procedimento sommario, riservando al terzo un trattamento notevolmente diverso da quello che l'art. 668 c.p.c. garantisce all'intimato non comparso, legittimato alla opposizione tardiva. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. - l'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.