Articolo 8 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 447/2000Depositata il 27/10/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (in relazione al soppresso art. 8, numero 1, del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., ritenendosi che tale norma precluda al giudice, nell'ambito di un procedimento possessorio nel quale si controverte sulla abitazione familiare tra coniugi, di valutare la situazione familiare e gli interessi superiori della famiglia. La disposizione censurata e', infatti, priva della capacita' lesiva attribuitale, ne' ha determinato alcuna modifica nella struttura originaria del procedimento possessorio; sicche' non e' inibita la proposizione di istanze al tribunale per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di separazione personale in cui possano essere richiesti e sollecitamente emanati i provvedimetni del caso relativi all'abitazione familiare.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 8 NUMERO 1
- decreto legislativo-Art. 244
Parametri costituzionali
Pronuncia 152/2000Depositata il 24/05/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quo' vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere piu' agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale e' meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto piu' perche' la parte e' tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendi' della domanda. Per di piu', in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, e' applicabile l'orientamento, gia' consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversita' di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 645
- codice di procedura civile-Art. 641
- codice di procedura civile-Art. 447 BIS
- codice di procedura civile-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 285/1984Depositata il 12/12/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., per il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, in quanto la questione stessa, proposta da un giudice istruttore, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo gia' radicato nel Tribunale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 9
- codice di procedura civile-Art. 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1984Depositata il 07/02/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 9 cod. proc. civ., censurati in quanto limiterebbero la competenza per valore del pretore a L. 750.000. La somma impugnata - che peraltro e' contenuta nel solo art. 8, primo comma, cod. proc. civ. - e' infatti sicuramente inapplicabile nel giudizio a quo.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 9
- codice di procedura civile-Art. 8
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.