Articolo 337 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Sospensione dell'esecuzione e dei processi).
L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (67) ((72))
Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.
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