Articolo 765 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Ufficiale procedente).
La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere del ((giudice di pace)). Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del conciliatore. (88) (90) ((155))
((160))
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