Articolo 419 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 193/1983Depositata il 29/06/1983
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 107
- codice di procedura civile-Art. 419
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 10
- codice di procedura civile-Art. 416
- codice di procedura civile-Art. 415
- codice di procedura civile-Art. 267
- codice di procedura civile-Art. 418
- codice di procedura civile-Art. 414
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 9
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.