Articolo 648 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 306/2007Depositata il 20/07/2007
E' rilevante nel giudizio a quo , di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la previsione della non impugnabilità dell'ordinanza concessiva dell'esecuzione provvisoria comporta ex art. 177, terzo comma, numero 2), cod. proc. civ., l'immodificabilità e l'irrevocabilità dell'ordinanza stessa da parte del giudice a quo .
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648
Parametri costituzionali
Pronuncia 306/2007Depositata il 20/07/2007
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto: a) nell'art. 648 cod. proc. civ. prevale, sulla natura latamente cautelare, la funzione di comparazione dell'intensità probatoria degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto; b) la previsione, con riguardo al tertium comparationis , indicato nell'art. 624 cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52) della reclamabilità, col mezzo previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo esecutivo è stata disposta in un contesto nel quale tale provvedimento è sempre stato ritenuto impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e risponde, piuttosto, all'esigenza di prevedere un rimedio più agile e garantista di quest'ultimo; c) la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall'ordinanza di rimessione non impone affatto una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi. - Sulla comparazione tra l'art. 648 e l'art. 186- ter , cod. proc. civ., v., citata, la sentenza n. 65/1996 e l'ordinanza n. 428/2002. - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, cod. proc. civ. e, più in generale, sul tipo di valutazione che effettua il giudice dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. richiesto della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, v., citata, la sentenza n. 137/1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648
Parametri costituzionali
Pronuncia 428/2002Depositata il 18/10/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività. La questione, nei medesimi termini, è stata già riconosciuta non fondata con precedente sentenza - ignorata dal giudice rimettente - dalle cui conclusioni non sussistono ragioni di discostarsi, dovendosi, anzi, ribadire la legittimità della scelta discrezionale operata, nella specie, dal legislatore. - V. la sentenza n. 65/1996, quale precedente richiamato.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648
Parametri costituzionali
Pronuncia 65/1996Depositata il 08/03/1996
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 c.p.c. nella parte in cui prevede la non impugnabilita', e conseguentemente la non revocabilita' e la non modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a differenza di quanto previsto dall'art. 186-ter c.p.c. per l'ingiunzione di pagamento o di consegna. La lamentata illegittimita' costituzionale di una disciplina differenziata per i due provvedimenti riposa su un'asserita, ma insussistente, loro omogeneita'. L'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non puo' essere assimilata all'ingiunzione di pagamento o di consegna, richiamata come 'tertium comparationis', attese le rilevanti differenze di natura e funzione in quanto l'analogia dei presupposti di concessione della provvisoria esecuzione non comporta necessariamente la previsione di un identico regime di stabilita' per le due ordinanze in esame, diversi essendo i contesti processuali in cui esse s'inseriscono: l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e' infatti emessa, sempre nel contraddittorio effettivo tra le parti, in presenza di un titolo gia' formatosi nel procedimento monitorio all'esito di una valutazione prognostica pienamente discrezionale circa la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opponente, e l'eventualita' della concessione della provvisoria esecuzione e' posta proprio a presidio della potenziale definitivita' del decreto concesso 'ante causam'; il nuovo istituto introdotto con l'art. 186-ter c.p.c., che ha funzione tipicamente anticipatoria e puo' essere emesso anche in contumacia del debitore, appaga invece esigenze deflattive del processo, inserendosi nella logica di potenziamento del giudizio di primo grado. La possibilita' per il giudice, nel protrarsi dell'istruttoria ed a seguito di una diversa valutazione degli elementi raccolti, di revocare la provvisoria esecuzione di un titolo che all'istruttoria geneticamente appartiene - vale a dire la precarieta' della clausola - e' una mera conseguenza della precarieta' del titolo stesso. - Piena discrezionalita' del giudice in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sent. n. 137/1984 e ord. n. 295/1989. Discrezionalita' del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, sent. n. 295/1995. red.: A. Greco
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648
Parametri costituzionali
Pronuncia 341/1993Depositata il 23/07/1993
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudice istruttore e' attribuito dall'art. 648 cod.proc.civ. il potere di accertare i presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione, ma non quello di decidere, neppure 'incidenter tantum', sull'esistenza dei presupposti di applicabilita' del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio. Il giudice istruttore, pertanto, non e' legittimato a sollevare, nel decidere sulla concessione o meno della provvisoria esecuzione, questioni di legittimita' costituzionali per la ritenuta non prevista ammissione del procedimento monitorio per i crediti relativi, come nella specie, a prestazioni fatturate di servizi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648
- codice di procedura civile-Art. 634
Parametri costituzionali
Pronuncia 295/1989Depositata il 25/05/1989
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondata su prova scritta, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, da parte del giudice, deve ovviamente essere esercitata - come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura cautelare - attraverso la congiunta valutazione del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" e non comporta attenuazione di onere probatorio perche`, in ogni caso, la valutazione del "fumus boni iuris" va operata anche nei confronti della prova dedotta dall'istante opposto a base della domanda di decreto ingiuntivo. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del cod. di proc. civ.) - cfr S. n. 137 del 1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648
Parametri costituzionali
Pronuncia 379/1987Depositata il 04/11/1987
Non e` ammissibile la questione che possa essere risolta in sede di interpretazione delle norme denunciate e non involga sospetti d'incostituzionalita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 648, comma primo e 216, comma primo, codice procedura civile, nella parte in cui si consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui l'opposizione sia fondata su prova scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente che l'abbia disconosciuta).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 216, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 122/1985Depositata il 26/04/1985
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Cost., dell'art. 648, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui da' al giudice istruttore facolta' di concedere in ogni caso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 273/1984Depositata il 06/12/1984
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 137/1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 633, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 636
Parametri costituzionali
Pronuncia 272/1984Depositata il 06/12/1984
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte denunziata dal giudice " a quo ". - S. n. 137/1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.