Pronuncia 306/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 20 luglio 2006 dal Giudice di pace di Belluno nel procedimento civile vertente tra Bar Montegrappa di Combes Sylvie e G. Buzzatti s.a.s. di G. Buzzatti & C., iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Belluno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mazzella

Data deposito: Fri Jul 20 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza stessa - Questione rilevante nel giudizio 'a quo'.

E' rilevante nel giudizio a quo , di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la previsione della non impugnabilità dell'ordinanza concessiva dell'esecuzione provvisoria comporta ex art. 177, terzo comma, numero 2), cod. proc. civ., l'immodificabilità e l'irrevocabilità dell'ordinanza stessa da parte del giudice a quo .

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Concessione con ordinanza «non impugnabile» - Conseguente non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza stessa - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e quelle del procedimento di opposizione all'esecuzione - Lamentata lesione del diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto: a) nell'art. 648 cod. proc. civ. prevale, sulla natura latamente cautelare, la funzione di comparazione dell'intensità probatoria degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto; b) la previsione, con riguardo al tertium comparationis , indicato nell'art. 624 cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52) della reclamabilità, col mezzo previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo esecutivo è stata disposta in un contesto nel quale tale provvedimento è sempre stato ritenuto impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e risponde, piuttosto, all'esigenza di prevedere un rimedio più agile e garantista di quest'ultimo; c) la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall'ordinanza di rimessione non impone affatto una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi. - Sulla comparazione tra l'art. 648 e l'art. 186- ter , cod. proc. civ., v., citata, la sentenza n. 65/1996 e l'ordinanza n. 428/2002. - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 648, secondo comma, cod. proc. civ. e, più in generale, sul tipo di valutazione che effettua il giudice dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. richiesto della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, v., citata, la sentenza n. 137/1984.