Pronuncia 379/1987
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 216, primo comma e 648, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Fermo, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; Ritenuto che: I) con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985 (comunicata il 12 febbraio e notificata il 23 marzo successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185- bis del 7 agosto 1985 e iscritta al n. 240 R.O. 1985) il giudice istruttore del Tribunale civile di Fermo ha d'ufficio sollevato e giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 648 co. 1 e 216 co. 1 c.p.c. nella parte in cui la prima norma consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pur se la opposizione sia fondata su prova scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente che l'abbia disconosciuta; II) avanti la Corte non si sono costituiti il "Calzaturificio Rossella" e il calzaturificio "La Ragazza di Giovanni" ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo con atto depositato il 27 agosto 1985 per la infondatezza della proposta questione; III) nell'adunanza del 14 ottobre 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione; Considerato che la questione è manifestamente inammissibile perché si risolve in interpretazione delle norme impugnate, che non coinvolge sospetti d'incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma 1 e 216 comma 1 c.p.c. nei termini prospettati dal giudice istruttore del Tribunale civile di Fermo con ordinanza 28 gennaio 1985 (n. 240 R.O. 1985). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Virgilio Andrioli
Data deposito: Wed Nov 04 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA