Articolo 274 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 596/1989Depositata il 29/12/1989
In assenza di motivi o prospettazioni nuove va confermata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp.att. cod.proc.civ., in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.. - cfr. O.n. 508/1989.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 151
- codice di procedura civile-Art. 274
Parametri costituzionali
Pronuncia 508/1989Depositata il 15/11/1989
Stante che nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo, non violano i principi costituzionali le norme che attribuiscono poteri al Capo dell'Ufficio giudiziario in merito alla riunione delle cause, in quanto attuano uno spostamento di competenza che e' a favore di un giudice diverso, pur sempre precostituito, anche per ragioni di connessione e che e' stabilito a priori dalla norma di legge, senza possibilita' di deroghe discrezionali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. proc. civ. e 151 disp. att. dello stesso cod. proc. civ.). - v. S. nn. 143/1973, 274/1974, O. n. 93/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 274
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 151
Parametri costituzionali
Pronuncia 46/1981Depositata il 23/03/1981
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. proc. civ. e 151 disp. att. stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., in quanto prospettata dal giudice dopo aver reintegrato nel posto di lavoro i lavoratori licenziati, con cio' avendo esplicato l'unico potere ad esercitare il quale, in sostituzione di altro magistrato, era stato legittimato dal pretore dirigente con decreto motivato.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 151
- codice di procedura civile-Art. 274
Parametri costituzionali
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