Articolo 130 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 495/2000Depositata il 14/11/2000
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie - censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione - nella parte in cui prevedono che il processo verbale che documenta le attivita' svolte nei procedimenti civili debba essere scritto dall'ausiliario del giudice <<in modo chiaro e leggibile ... ma non in modi diversi che a mano>>. - Cfr., tra le ultime, in tema di inammissibilita' per difetto di motivazione sulla rilevanza, le ordinanze nn. 346, 358, 385 e 396/2000. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 130
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 46
- codice di procedura civile-Art. 126
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.