Articolo 350 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 376/2007Depositata il 09/11/2007
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, affermando il principio di collegialità della trattazione dell'appello, non consentirebbe la delega a un giudice monocratico dell'assunzione di prove fuori dalla circoscrizione del tribunale ove ha sede la Corte d'appello. Infatti, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza di tale interpretazione, il rimettente dubita della ragionevolezza della norma muovendo da considerazioni che, facendo riferimento a meri inconvenienti di fatto, assumono il carattere di rilievi di opportunità, estranei al controllo di costituzionalità, mentre, i tertia comparationis evocati, relativi alla disciplina della rogatoria internazionale, sono disomogenei rispetto alla ipotesi in esame; né può dirsi leso il principio di cui all'art. 111 Cost., poiché il sistema dell'assunzione diretta delle prove da parte della Corte d'appello non comporta necessariamente un maggior dispendio di energie processuali. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti processuali nel processo civile v., citate, ex plurimis , da ultimo, sentenza n. 237/2007. - Sul fatto che i rilievi di opportunità di una norma siano estranei al controllo di legittimità costituzionale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 228/1998 e n. 410/2005.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 350
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.