Articolo 621 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 95/2009Depositata il 02/04/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici, anche quando l'esistenza del diritto di proprietà del terzo opponente all'esecuzione dei beni pignorati sia resa verosimile dal rapporto di convivenza fra terzo-genitore e figlio debitore esecutato. Infatti, il rimettente non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione, posto che nel giudizio a quo il creditore non ha sollevato eccezioni in merito alla prova per presunzioni su cui era articolata la difesa dell'opponente, con la conseguenza che, senza l'eccezione di parte, detta prova è ammissibile e la causa può essere decisa sulla base di essa.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
- codice civile-Art. 2729
Parametri costituzionali
Pronuncia 351/1998Depositata il 09/10/1998
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta anteriormente allo stesso anno. Premesso che la disciplina dell'ammissibilita' e del regime delle prove e' rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' , per determinati rapporti, porre limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale; una volta ammessa, nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate, la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non e' di per se' arbitrario porre limiti alla prova contraria, giacche' una disciplina di essi, diversa da quella prevista per la comune esecuzione forzata, trova giustificazione nelle specifiche finalita' del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversita' di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte. Ne' il richiedere una prova piu' onerosa, quale e' quella documentale, destinata a dare inequivoca certezza della proprieta' dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore al verificarsi del presupposto al quale e' collegato il rapporto obbligatorio tributario, comporta una preclusione dell'azione del terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni pignorati. - Cfr., sulla finalita' della disciplina speciale della riscossione coattiva, S. nn. 415/1996, 444/1995 e 358/1994; sulla discrezionalita' del legislatore nel modellare il regime delle prove nel processo, S. nn. 560/1989 e 251/1989, 94/1973 e 128/1972; O. nn. 307/1995 e 233/1986. red.: S. Evangelista
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 65
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1998Depositata il 18/02/1998
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, non essendo la questione piu' rilevante, giacche' il Pretore rimettente, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha gia' ritenuto che sussistessero giusti motivi per sospendere il processo esecutivo, e in quanto la questione stessa, con riferimento alla cognizione del merito dell'opposizione, e' anticipata rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso. - Cfr. S. n. 336/1995, O. nn. 301/1997 e 300/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
- codice di procedura civile-Art. 513
Parametri costituzionali
Pronuncia 307/1995Depositata il 07/07/1995
Questione gia' dichiarata, in riferimento agli invocati parametri, non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 112/1970, e O. nn. 184/1970, 223/1974 e 233/1986. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Pronuncia 307/1995Depositata il 07/07/1995
Manifesta infondatezza della questione in quanto, a parte che la violazione dei pur invocati parametri degli artt. da 29 a 31 Cost., non risulta neppure, come tale, esplicitamente dedotta, e' evidente, in un contesto di convivenza in cui e' ancor piu' accentuato il pericolo di elusione della tutela creditoria, la ragionevolezza del limite alla prova orale stabilito dalla disposizione impugnata. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Pronuncia 233/1986Depositata il 05/11/1986
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 cod.proc.civ. "nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso verosimile dalla qualita', posseduta dall'opponente, di genitore convivente con il debitore", per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. Ed invero - come la Corte ha gia' rilevato e successivamente ribadito nel dichiarare, la non (e la manifesta non) fondatezza di identica questione di costituzionalita' - e' da escludere la violazione di entrambi i parametri evocati, poiche' la norma censurata - facendo derivare dalla ubicazione dei beni pignorati una presunzione di appartenenza al debitore, vincibile nei soli limiti in cui l'esistenza del diritto dell'opponente sia "resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore" - risponde ad un'esigenza di tutela dei diritti dei creditori contro possibili fraudolenti simulazioni, in funzione della quale si giustificano razionalmente le limitazioni imposte ai contrapposti interessi dei terzi opponenti. - S. n. 112/1970; O. nn. 184/1970, 223/1974.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Pronuncia 283/1984Depositata il 12/12/1984
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 621 c.p.c., nella parte in cui non consente al genitore convivente col debitore, quale terzo opponente, di provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa comune, quando tale diritto sia verosimile per la qualita', in quanto con la stessa ordinanza e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione relativa alla improponibilita' dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. del coniuge, dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, in relazione ai mobili pignorati nella casa di abitazione comune in procedimenti di espropriazione esattoriale (ved. massima A).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Pronuncia 223/1974Depositata il 09/07/1974
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 112 del 1970, posto che l'unico profilo formalmente nuovo - relativo al divieto di considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal commercio - e' confutato dalle ampie considerazioni contenute nella citata sentenza n. 112 del 1970.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Pronuncia 184/1970Depositata il 02/12/1970
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 c.p.c., (limiti della prova testimoniale spettante al terzo opponente a dimostrazione della asserita proprieta' dei beni pignorati) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gia' esaminata con sent. n. 112 del 1970, risultando sollevata sulla base di motivi che non trovano nell'ordinanza di rinvio alcuna diversa prospettazione idonea a condurre a diversa decisione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Pronuncia 112/1970Depositata il 26/06/1970
La disposizione dell'art. 621 Cod. proc. civ., secondo cui e' esclusa la possibilita' di provare con testimoni il diritto del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', corrispondendo ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione ai fini della pratica effettivita' degli atti esecutivi (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod.civ.; 63, ult. comma, R.D. 17 ottobre 1922 n. 1401; 207 T.U. imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645) tutela il soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili forme di compiacente elusione. Non viene quindi assegnato al creditore un trattamento privilegiato, bensi' si regola razionalmente l'esercizio dei diritti di liberta' di prova del terzo opponente. L'esclusione suddetta non contrasta poi ne' con il diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., il cui esercizio deve sottostare alle limitazioni suggerite, come quella in esame, dal coordinamento di norme dirette al armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali, ne' con il principio che garantisce la proprieta' privata (art. 42 Cost.), poiche', come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, la conservazione del diritto di proprieta' puo', ai fini di evitare frodi troppo facili, essere subordinata all'onere di provvedere alla materiale separazione in modo da evitare intralci allo svolgimento della procedura esecutiva. E la validita' di tale principio si estende indubbiamente alla norma in esame, la quale non contiene un divieto assoluto della prova testimoniale, ma prescrive soltanto che la prova stessa si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.