Pronuncia 223/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guidi Armando e Lucente Fausto ed altra, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972. Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi. Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 184 del 1970, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione; che l'unico profilo formalmente nuovo relativo al divieto di considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal commercio, è confutato dalle ampie considerazioni contenute nella sentenza n. 112 del 1970. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 112 del 1970. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Tue Jul 09 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

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Massime

ORD. 223/74. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - COD. PROC. CIV. , ART. 621 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 112 del 1970, posto che l'unico profilo formalmente nuovo - relativo al divieto di considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal commercio - e' confutato dalle ampie considerazioni contenute nella citata sentenza n. 112 del 1970.