Articolo 12 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni).
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.(67)((72))
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.