Articolo 14 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 69/1996Depositata il 08/03/1996
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il mancato spostamento della causa al giudice superiore in presenza di cumulo di domande, accompagnato da dichiarazione dell'attore di voler contenere il valore complessivo della domanda stessa nei limiti della competenza del giudice adito, non comporta la violazione degli artt. 25 e 97 Cost., perche' - a prescindere dal loro difetto di pertinenza alla fattispecie (v. 'ex plurimis' ord. n. 130/1995 e n. 275/1994) - rappresenta un ovvio corollario del principio secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, piu' in generale, del carattere dispositivo del processo civile. - Sul principio del giudice naturale, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 139/1971, 174/1975, 77/1977, O. n. 521/1991. - Sul principio di buon andamento e di imparzialita' della P.A., v., pure, tra le tante, S. nn. 86/1982, 18/1989, 376/1993. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 14
- codice di procedura civile-Art. 10
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.