Articolo 362 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 269/2015Depositata il 17/12/2015
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione e comunque per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26- quinquies , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91- bis e 86 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, e con l'art. l, comma l, lett. q ), del d.lgs. n. 193 del 2001; nonché dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in quanto non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a giudici diversi. In particolare, le ordinanze di rimessione sono carenti di indicazioni puntuali in ordine non solo al titolo di ciascuna delle pretese creditorie in contestazione nei giudizi a quibus , ma anche ai motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle domande di nullità o di annullamento. Tali lacune da un lato impediscono di stabilire, in concreto, se il giudice a quo sia sfornito di giurisdizione rispetto alle controversie sottoposte al suo esame; dall'altro, danno luogo ad un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Sotto un diverso ed ulteriore profilo, l'intervento manipolativo invocato si presenta incerto e non identificato. Infatti, il rimettente non invoca affatto una pronuncia ablativa delle norme censurate, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo, finalizzato a concentrare presso un unico plesso giurisdizionale le controversie in ordine ai provvedimenti di fermo amministrativo; e tuttavia, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione e ai contenuti dell'intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili; tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza ed ambiguità del petitum , v., ex plurimis , sentenze nn. 220/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 335/2011, 260/2011 e 21/2011.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 35, comma 26
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 19
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 86
- decreto legislativo-Art. 16, comma 1
- decreto legislativo-Art. 1, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 362, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 91 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 13
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 52
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 53
- Costituzione-Art. 11
Pronuncia 269/2015Depositata il 17/12/2015
È manifestamente inammissibile - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., in quanto non prevede la possibilità, per il giudice di ogni ordine e grado, di richiedere una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in funzione nomofilattica, nonché nella parte in cui non prevede che i principi espressi dalle pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite costituiscano precedente vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici giudiziari della Repubblica. In particolare, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non chiarisce se il giudice a quo ritenga di essere titolare di giurisdizione in ordine alle azioni proposte dalle parti ricorrenti, ossia in che modo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione nell'impugnazione del fermo amministrativo debbano trovare applicazione nei casi sottoposti al suo esame. Né è dato rinvenire il motivo per cui il rimettente ritenga di non poter decidere il caso sottoposto al suo esame, senza il previo rinvio "pregiudiziale" alla Corte di cassazione a sezioni unite. La denunciata assenza di uno strumento processuale per interpellare direttamente la Corte di cassazione in funzione nomofilattica introduce una questione meramente ipotetica, che prescinde dal giudizio a quo , riguardando, invece, l'intero sistema del processo civile. Inoltre, la questione investe una disposizione inconferente e pertanto non rilevante nel caso concreto. Infine, si richiede alla Corte un intervento additivo "creativo", peraltro manipolativo di sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, che eccede i poteri di intervento della Corte stessa, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 156/2013. Sulla richiesta alla Corte di un intervento additivo "creativo" in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 255/2012, 252/2012, 243/2009 e 182/2009.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 362, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 13
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 52
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 53
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.