Articolo 190 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 275/1998Depositata il 17/07/1998
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 190-'bis' cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica - in quanto, stante la diversita' tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva il rito essere modellato secondo un trattamento differenziato; cosa che realmente il legislatore - che e' dotato di ampia discrezionalita' in materia, con l'unico limite della ragionevolezza - ha fatto in un modo che, non potendo definirsi irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato principio costituzionale di eguaglianza. - Sull'<<ampia discrezionalita' del legislatore nel dettare le norme processuali>>, v. S. nn. 451/1997 e 31/1998, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 275/1998Depositata il 17/07/1998
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 190 'bis' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica, in quanto - premesso che, pur essendo indubbio il carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, costituisce costante orientamento della Corte quello per cui tale diritto puo' diversamente atteggiarsi nell'ambito dei diversi procedimenti, sempreche' <<non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni>> - l'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non determina alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, dato che le parti permangono su di un piano di parita'. Ne' puo' dirsi che il parametro costituzionale evocato sia vulnerato per il solo fatto che una sola delle parti, chiedendo la discussione orale, precluda all'altra il diritto alle memorie di replica; invero, <<tale richiesta non esclude la possibilita' per entrambe le parti di esporre integralmente e in condizioni di parita' le proprie tesi difensive, nell'immediatezza derivante dalla presenza dei contraddittori innanzi al giudice>>. - Sul carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, v., tra le molte, S. n. 212/1997 ed altresi' S. nn. 220/1994, 119/1995 ed O. n. 338/1996. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
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