Pronuncia 275/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1997 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il fallimento Trevitex in liquidazione S.p.a. e il Banco di Napoli S.p.a. iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di costituzione del Banco di Napoli S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi l'avvocato Giuseppe Tarzia per il Banco di Napoli S.p.a. e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Fri Jul 17 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 275/98 A. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - RICHIESTA DI UNA PARTE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SCAMBIO DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLO SCAMBIO DELLE MEMORIE DI REPLICA - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE CAUSE DEVOLUTE ALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 190-'bis' cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica - in quanto, stante la diversita' tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva il rito essere modellato secondo un trattamento differenziato; cosa che realmente il legislatore - che e' dotato di ampia discrezionalita' in materia, con l'unico limite della ragionevolezza - ha fatto in un modo che, non potendo definirsi irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato principio costituzionale di eguaglianza. - Sull'<<ampia discrezionalita' del legislatore nel dettare le norme processuali>>, v. S. nn. 451/1997 e 31/1998, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Parametri costituzionali

SENT. 275/98 B. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - RICHIESTA DI UNA PARTE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SCAMBIO DELLE COMPARSE CONCLUSIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLO SCAMBIO DELLE MEMORIE DI REPLICA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 190 'bis' cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica, in quanto - premesso che, pur essendo indubbio il carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, costituisce costante orientamento della Corte quello per cui tale diritto puo' diversamente atteggiarsi nell'ambito dei diversi procedimenti, sempreche' <<non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni>> - l'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non determina alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, dato che le parti permangono su di un piano di parita'. Ne' puo' dirsi che il parametro costituzionale evocato sia vulnerato per il solo fatto che una sola delle parti, chiedendo la discussione orale, precluda all'altra il diritto alle memorie di replica; invero, <<tale richiesta non esclude la possibilita' per entrambe le parti di esporre integralmente e in condizioni di parita' le proprie tesi difensive, nell'immediatezza derivante dalla presenza dei contraddittori innanzi al giudice>>. - Sul carattere di inviolabilita' del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, v., tra le molte, S. n. 212/1997 ed altresi' S. nn. 220/1994, 119/1995 ed O. n. 338/1996. red.: G. Leo

Parametri costituzionali