Articolo 696 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettivita' della tutela dei propri diritti cui e' preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicita' di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perche' si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe cosi' ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata puo' essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni, in quanto - premesso che il presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parita' di trattamento di situazioni che si assumono eguali, e' che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca la violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta ineguaglianza - l'ordinanza di rimessione assume, come termine di comparazione per chiedere il superamento di un limite legislativo, una situazione che la stessa ordinanza considera patologica nel processo (la possibilita', cioe', di acquisire nel successivo giudizio di merito, in mancanza di opposizione della parte controinteressata, i risultati di un accertamento tecnico preventivo esteso dal giudice o dal consulente, sia pure in contrasto con la disciplina legislativa, alla causa e all'entita' del danno), in quanto determinata dalla violazione del limite che si vuole rimuovere. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico anche sulla causa dei danni, in quanto, premesso che la garanzia del diritto di agire in giudizio non impone che l'atto di istruzione preventiva sia configurato come sostanziale anticipazione, in via di urgenza, dell'apprezzamento che deve formarsi nel giudizio, essendo invece necessaria solo una misura diretta all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto, anche connotativi delle cause del danno, che rischiano di essere dispersi; a tale finalita' e' preordinato l'accertamento tecnico preventivo disciplinato dalla norma denunciata, la cui portata va interpretata in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto. Ed invero - stante la genericita' e l'ampiezza di contenuto dell'espressione <
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso - in quanto, posto che, con sentenza n. 471 del 1990, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, affermando che "il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), nel rispetto, naturalmente, di modalita' compatibili con la dignita' della persona, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell' 'onus probandi' tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, Cost.", gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilita' di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Cio', beninteso, previa libera manifestazione di volonta', acquisita dal giudice, della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. - Sui limiti alla possibilita' di accertamento o di ispezione sul corpo della persona, necessari per rispettare la dignita' e l'inviolabilita' della persona stessa, v., da ultimo, S. n. 238/1996. red.: G. Leo
Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.