Articolo 696 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale). Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. ((L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta)). (56) (81) ((113a)) ((115)) ((116)) ((L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica)). ((113a)) ((115)) ((116)) Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. (88) (90)
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Massime della Corte Costituzionale

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