Pronuncia 388/1999
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Ciliberto e la Ciba Geigy S.p.a. ed altra, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 388/99. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - POSSIBILITA' DI ACCERTARE IN QUELLA SEDE L'ENTITA' DEI DANNI, IN VISTA DI UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - RITENUTO IRRAGIONEVOLE RITARDO DELLA DECISIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE DENUNCIATA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE GARANTISCONO LA TUTELA IN GIUDIZIO DEL PROPRIO DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6