Pronuncia 388/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Ciliberto e la Ciba Geigy S.p.a. ed altra, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 388/99. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - POSSIBILITA' DI ACCERTARE IN QUELLA SEDE L'ENTITA' DEI DANNI, IN VISTA DI UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - RITENUTO IRRAGIONEVOLE RITARDO DELLA DECISIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE DENUNCIATA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE GARANTISCONO LA TUTELA IN GIUDIZIO DEL PROPRIO DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettivita' della tutela dei propri diritti cui e' preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicita' di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perche' si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe cosi' ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata puo' essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <<comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovra' esprimere per determinare la causa del danno o l'entita' di esso>>. - Cfr. S. n. 46/1997. - Sul valore da attribuire alle norme pattizie, v., 'ex plurimis', S. nn. 315/1990, 172/1987, 188/1980. - Sui diritti inviolabili dell'uomo, cfr. S. nn. 399/1998 e 167/1999, 'ex multis'. - Riguardo al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, v., tra le molte, S. n. 345/1987. red.: G. Leo

Parametri costituzionali