Pronuncia 471/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso proposto da Emmanuele Caterina contro la S.a.s. Casa di cura "Russo" della "Mater Dei" di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 471/90 A. LIBERTA' PERSONALE - IMPLICAZIONI - POTERE DI DISPORRE DEL PROPRIO CORPO.

Il valore costituzionale della inviolabilita' della persona e' costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come "liberta'", nella quale e' postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo.

Parametri costituzionali

SENT. 471/90 B. PROCEDIMENTO CIVILE - RICHIESTA DI ATTI DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO SUL PROPRIO CORPO - AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO.

La previsione, nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione, di atti coercitivi di ispezione personale e di limiti alla loro esecuzione, a fortiori non esclude la possibilita' di atti di accertamento preventivo volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile, nel rispetto, beninteso, di modalita' compatibili con la dignita' della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma.

SENT. 471/90 C. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO ED ISPEZIONE GIUDIZIALE SULLA PERSONA DELL'ISTANTE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione di una domanda di risarcimento, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. cfr. massime precedenti - Su una questione concernente lo stesso art. 696, primo comma, cod. proc. civ., ma riguardo a un caso di specie non analogo al presente, e comunque dichiarata inammissibile per irrilevanza: sent. n. 18/1986.

Parametri costituzionali