Pronuncia 46/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Torino nel procedimento vertente tra Pietro Corino e FIAT AUTO s.p.a, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dallo stesso giudice in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 46/97 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO DISPOSTO PRIMA DEL GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' DI ESTENDERE TALE ACCERTAMENTO ANCHE ALLA CAUSA E ALL'ENTITA' DEI DANNI - POSSIBILITA' DI ACQUISIRE, INVECE, AL GIUDIZIO DI MERITO, IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA PARTE CONTROINTERESSATA, I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO TECNICO ESTESO DAL GIUDICE O DAL CONSULENTE, SIA PURE IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA LEGISLATIVA, ALLA CAUSA DEL DANNO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CORRETTA PROPOSIZIONE DI UN GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DI SITUAZIONI CHE SI ASSUMONO EGUALI - NECESSITA' CHE LA SITUAZIONE INDICATA QUALE TERMINE DI RAFFRONTO NON COSTITUISCA, COME NEL CASO DI SPECIE, LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA, RISPETTANDO LA QUALE NON SI DETERMINEREBBE LA DEDOTTA INEGUAGLIANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni, in quanto - premesso che il presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parita' di trattamento di situazioni che si assumono eguali, e' che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca la violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta ineguaglianza - l'ordinanza di rimessione assume, come termine di comparazione per chiedere il superamento di un limite legislativo, una situazione che la stessa ordinanza considera patologica nel processo (la possibilita', cioe', di acquisire nel successivo giudizio di merito, in mancanza di opposizione della parte controinteressata, i risultati di un accertamento tecnico preventivo esteso dal giudice o dal consulente, sia pure in contrasto con la disciplina legislativa, alla causa e all'entita' del danno), in quanto determinata dalla violazione del limite che si vuole rimuovere. red.: G. Leo

Parametri costituzionali

SENT. 46/97 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO DISPOSTO PRIMA DEL GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' DI ESTENDERE TALE ACCERTAMENTO ANCHE ALLA CAUSA E ALL'ENTITA' DEI DANNI - RITENUTA MENOMAZIONE DEL DIRITTO ALLA PROVA, NUCLEO ESSENZIALE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO, GARANTITO DALL'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico anche sulla causa dei danni, in quanto, premesso che la garanzia del diritto di agire in giudizio non impone che l'atto di istruzione preventiva sia configurato come sostanziale anticipazione, in via di urgenza, dell'apprezzamento che deve formarsi nel giudizio, essendo invece necessaria solo una misura diretta all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto, anche connotativi delle cause del danno, che rischiano di essere dispersi; a tale finalita' e' preordinato l'accertamento tecnico preventivo disciplinato dalla norma denunciata, la cui portata va interpretata in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto. Ed invero - stante la genericita' e l'ampiezza di contenuto dell'espressione <<verifica dello stato dei luoghi e della qualita' o condizione di cose>>, adoperata dal legislatore - la disposizione puo' essere interpretata nel senso che il previsto accertamento tecnico comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovra' esprimere per determinare la causa del danno o l'entita' di esso. red.: G. Leo

Parametri costituzionali