Pronuncia 257/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1995 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento civile vertente tra Carmelina Parisi ed Esterina Volpe Salute, iscritta al n. 935 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 257/96. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ED ISPEZIONE GIUDIZIALE - POSSIBILITA' DI DISPORRE (PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 471/1990) TALI ATTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA SULLA PERSONA DELL'ISTANTE - MANCATA PREVISIONE DELL'ESPERIBILITA' DEGLI STESSI ANCHE SULLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI L'ISTANZA E' PROPOSTA, DOPO AVERNE ACQUISITO IL CONSENSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso - in quanto, posto che, con sentenza n. 471 del 1990, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, affermando che "il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), nel rispetto, naturalmente, di modalita' compatibili con la dignita' della persona, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell' 'onus probandi' tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, Cost.", gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilita' di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Cio', beninteso, previa libera manifestazione di volonta', acquisita dal giudice, della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. - Sui limiti alla possibilita' di accertamento o di ispezione sul corpo della persona, necessari per rispettare la dignita' e l'inviolabilita' della persona stessa, v., da ultimo, S. n. 238/1996. red.: G. Leo