Articolo 297 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 34/1970Depositata il 04/03/1970
E' illegittimo l'art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 297, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 34/1970Depositata il 04/03/1970
Nell'ipotesi di sospensione del processo, di cui all'art. 297 c.p.c., anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non puo' dirsi legittimo, in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale per la prosecuzione del giudizio e' ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali ne' rare, dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano, ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza piu' che normale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 297, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.