Pronuncia 34/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 297 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1968 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Politi Evangelista e Gallo Stefano, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968; 2) ordinanza emessa il 7 marzo 1969 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Dalpiaz Lorenzo e Sapienza Francesco, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969. Visti gli atti di costituzione di Politi Evangelista e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Mar 04 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 34/70 A. PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 297, PRIMO COMMA - FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE - TERMINE - DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE ANZICHE' DALLA CONOSCENZA CHE NE ABBIANO LE PARTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' illegittimo l'art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

SENT. 34/70 B. PROCESSO CIVILE - SOSPENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 297, PRIMO COMMA - RICHIESTA DELLE PARTI PER LA FISSAZIONE DELLA NUOVA UDIENZA DOPO LA SOSPENSIONE - RAZIONALITA' - TERMINE PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DECORRENZA DA FATTI NON CONOSCIUTI O DIFFICILMENTE CONOSCIBILI DALLE PARTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Nell'ipotesi di sospensione del processo, di cui all'art. 297 c.p.c., anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non puo' dirsi legittimo, in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale per la prosecuzione del giudizio e' ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali ne' rare, dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano, ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza piu' che normale.

Parametri costituzionali

SENT. 34/70 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - NON CONSENTE CHE SI IMPONGANO ALLE PARTI ATTIVITA' NON FACILI O INIDONEE AL RISULTATO DA PERSEGUIRE - ACCERTAMENTO DA COMPIERSI NELLE SINGOLE FATTISPECIE PROCESSUALI.

Al fine di valutare se in concreto, con riferimento a determinate fattispecie processuali, sia rispettato il principio costituzionale di cui al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, deve valutarsi se alla parte non siano addossati oneri consistenti in attivita' non facili a compiersi e comunque non sempre idonee al conseguimento del risultato perseguito.

Parametri costituzionali