Articolo 255 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 500/2002Depositata il 28/11/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede per il testimone non comparso senza un giustificato motivo la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila. Infatti, a) la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore; b) il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono comparabili; c) l'esiguità della sanzione pecuniaria non è suscettibile di arrecare un ritardo al processo e dunque di ledere il principio della ragionevole durata del processo. - Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la citata ordinanza n. 30/2000. - Sulla non comparabilità del sistema processuale civile e quello penale ai fini della violazione del principio di eguaglianza, v. citata sentenza n. 78/2002.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 255, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 30/2000Depositata il 04/02/2000
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 255, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, prevedendo la condanna del testimone intimato e non comparso ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, comporterebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra la disciplina prevista dal codice di rito civile rispetto a quella del codice di rito penale per i testi citati e non comparsi. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro dell'art. 97 Cost., risultando l'esercizio della funzione giurisdizionale estraneo alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione -, alla stregua di quanto piu' volte affermato dalla Corte, vi e' piena autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale e, pertanto, essi non sono comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 326/1997 e 53/1998 e O. n. 429/1998. - Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla determinazione della misura delle sanzioni, v. O. nn. 44/1995 e 388/1997, 'ex multis'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 255, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.