Articolo 232 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 250/1986Depositata il 28/11/1986
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona dopo il deposito della copia conforme dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (costituendo tale secondo adempimento una ulteriore formalita' che accompagna il primo) e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, per cui non rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 232 (mancata risposta), 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) e 140 (irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia) cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorche' la copia dell'ordinanza ammissiva della prova (che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140), non sia stata corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata. - S. n. 213/1975 (ribadita da O. n. 148/1976), che dichiaro' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 232
- codice di procedura civile-Art. 292
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.