Articolo 745 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 414/1989Depositata il 18/07/1989
Il procedimento per ottenere il rilascio di copie di atti pubblici in caso di rifiuto del cancelliere o depositario (art. 745 cod.proc.civ.) ha senza dubbio natura giurisdizionale, onde il giudice e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale nel corso di esso.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 745
Pronuncia 414/1989Depositata il 18/07/1989
Una questione di legittimita' costituzionale puo' essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice 'a quo' solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile, e cio' non puo' dirsi - tenuto conto della diversita' di opinioni circa la natura contenziosa o volontaria del procedimento 'ex' art. 745 cod. proc. civ. e circa la reclamabilita' del relativo decreto - nel caso del Presidente di Corte d'appello chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto avverso il decreto che decide del ricorso contro il rifiuto del cancelliere o depositario di rilasciare copia esecutiva di sentenza. - da ultimo S. n. 777/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 745
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.