Articolo 105 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 455/1997Depositata il 30/12/1997
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ. - che, nella interpretazione consolidata della giurisprudenza, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse - in quanto, se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di espletare un'attivita' accessoria, essa non puo' dolersi del mancato riconoscimento dei poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre, qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca pero' una autonoma pretesa di diritto, non puo' non riconoscersi ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altri parti. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 105, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.