Articolo 307 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 118/2005Depositata il 18/03/2005
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, ?nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell?atto da rinotificare all?ufficiale giudiziario?, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione a causa della denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta e della lesione del diritto di difesa dell?attore, esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili. E? erroneo, invero, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, in quanto, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta ormai presente nell?ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale ? relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell?ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell?atto allo stesso ufficiale giudiziario. - Vedi, citate, sentenza n. 28/2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97/2004, sentenza n. 28/2002.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 291, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 307, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 519/2002Depositata il 04/12/2002
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell?art. 307 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all?art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l?estinzione del processo qualora esso non venga riassunto entro il termine di un anno. Nei giudizi 'a quibus' non vengono, infatti, in rilievo ? come risulta dalle ordinanze di rimessione ? né il termine di riassunzione della causa dopo la sua cancellazione dal ruolo né l?estinzione del processo per inattività delle parti, ma esclusivamente la necessità di fissare una nuova udienza a seguito della mancata comparizione delle stesse davanti al giudice.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 307
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.