Articolo 44 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 361/1989Depositata il 27/06/1989
Posto che il conciliatore decide secondo equita' le sole questioni di merito e non anche le questioni relative alla competenza, l'impossibilita' di conflitto di competenza nel caso in cui detto giudice si dichiari incompetente per valore non discende di peculiarita'insita nella potestas indicandi del conciliatore, ma dalla scelta del legislatore di limitare la possibilita' di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerne la competenza per materia o quella territoriale inderogabile scelta - non censurabile in quanto ispirata a ragionevoli criteri di economia processuale e non lesiva del principio del "giudice naturale" - (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. e relativa agli artt. 113, comma secondo, - nel testo modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 1984 n. 399 - 44 e 45 del cod. proc. civ., nella parte in cui impediscono al pretore di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla d'incompetenza per valore emessa da conciliatore).
Norme citate
- legge-Art. 3
- codice di procedura civile-Art. 45
- codice di procedura civile-Art. 113
- codice di procedura civile-Art. 44
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.