Articolo 380-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
(Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati).
Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore ((...)), puo' chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
((178))
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.
(171) (173)
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