Articolo 363-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Rinvio pregiudiziale).
Il giudice di merito puo' disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) la questione e' necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
3) la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa e' immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed e' comunicata alle parti. Il procedimento e' sospeso dal giorno in cui e' depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attivita' istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facolta' per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
Con il provvedimento che definisce la questione e' disposta la restituzione degli atti al giudice.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte e' vincolante nel procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la medesima domanda tra le stesse parti.
(171) ((173))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.