Articolo 128 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Udienza pubblica).
L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. ((Il giudice puo' altresi' disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.))
((178))
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 281/1990Depositata il 31/05/1990
ORD. 281/90. PROCEDIMENTO CIVILE - SENTENZA DEL GIUDICE - LETTURA IN PUBBLICA UDIENZA DEL DISPOSITIVO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DELLE UDIENZE, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DI NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (FATTISPECIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DI DANNI DA INCIDENTE STRADALE).
Manifesta inammissibilita' della questione, dacche' il petitum, concretandosi in una complessa operazione di modifica delle regole del rito, idonea a coinvolgere modi e tempi di svolgimento del contraddittorio e la struttura stessa della decisione, esula dall'ambito dell'incidente di legittimita' costituzionale e richiede un intervento di competenza del legislatore, del resto gia' parzialmente in atto.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 276
- codice di procedura civile-Art. 275
- codice di procedura civile-Art. 128
Parametri costituzionali
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 14
- trattato cee-Art. 31
- Costituzione-Art. 97
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- legge-Art.
- trattato ceea-Art. 31
- Costituzione-Art. 101
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 10
- trattato euratom-Art. 31
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.