Articolo 819-ter - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Rapporti tra arbitri e autorita' giudiziaria).
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne' dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.
L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. (171) ((173))
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. (141)
In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato.
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