Articolo 121 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Liberta' di forme). Chiarezza e sinteticita' degli atti. (171) ((173))
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. (171) ((173))
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