Articolo 250 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Intimazione ai testimoni).
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale ((o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi)), e' effettuata in busta chiusa e sigillata. ((178))
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata ((all'indirizzo risultante da pubblici elenchi)). (134) ((178)).
((Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.))
((178))
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