Articolo 787 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Vendita di mobili).
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o ((il professionista delegato)) procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita. ((116))
Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
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