Articolo 534 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 118/1967Depositata il 23/11/1967
Qualora il pretore sollevi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma terzo, disp. att. c.p.c., che conferisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni, non nel momento in cui si accinga, in base all'art. 534 c.p.c., ad esercitare la facolta' di affidare all'incanto ad un siffatto istituto, ma in un momento successivo, quando il provvedimento di affidamento non abbia trovato esecuzione per mancanza di personale abilitato, la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 159
- codice di procedura civile-Art. 534
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
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