Articolo 54 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui ?non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l?istanza di ricusazione che tale appaia ? per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente?, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l?asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell?istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria. Infatti il rigido automatismo sanzionatorio non derogabile, in base all'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, nemmeno nell'ipotesi in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso, comporta una irragionevole compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in contrasto con il principio di eguaglianza. - Cfr. citata sentenza n. 186/2000, che applica la stessa 'ratio decidendi'. - In tema di sanzioni pecuniarie cfr. citata sentenza n. 69/1964.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale (nel caso dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) sollevata, sulla base di una semplice istanza di parte diretta al magistrato al fine preciso di sollecitarlo a proporla, nei riguardi di una disposizione di legge che aveva trovato applicazione in un altro giudizio e davanti ad un altro giudice. Condizione essenziale perche' una questione di legittimita' possa essere sollevata e' che ricorrano i presupposti per i quali un giudizio possa essere concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimita', il cui insorgere e' soltanto eventuale. - S. n. 65/1964.