Pronuncia 92/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 dal pretore di Bari su istanza di Elia Giuseppe, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevata dal pretore di Bari con ordinanza 22 febbraio 1971. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 92/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTO - CONCRETA ED EFFETTIVA INSTAURAZIONE DI UN GIUDIZIO DI MERITO AVENTE UN SUO PROPRIO AUTONOMO SVOLGIMENTO - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE: ISTANZA DIRETTA AL PRETORE AL FINE DI SOLLECITARNE LA RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO A DISPOSIZIONE APPLICATA IN UN ALTRO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 54, TERZO COMMA (PENA PECUNIARIA PER RIGETTO DELLA PROPOSTA RICUSAZIONE DEL GIUDICE).

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale (nel caso dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) sollevata, sulla base di una semplice istanza di parte diretta al magistrato al fine preciso di sollecitarlo a proporla, nei riguardi di una disposizione di legge che aveva trovato applicazione in un altro giudizio e davanti ad un altro giudice. Condizione essenziale perche' una questione di legittimita' possa essere sollevata e' che ricorrano i presupposti per i quali un giudizio possa essere concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimita', il cui insorgere e' soltanto eventuale. - S. n. 65/1964.

Parametri costituzionali