Pronuncia 78/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale: (a) degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis del codice di procedura civile; e (b) dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promossi, rispettivamente, con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte di appello di Perugia e con ordinanza emessa il 12 marzo 2001 dalla Corte di appello di Roma, iscritte al n. 793 del registro ordinanze 2000 ed al n. 519 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di costituzione di Wilfredo Vitalone; Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Valerio Onida; Udito, per sé medesimo, l'avvocato Wilfredo Vitalone.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria; b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile (giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000); c) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001); d) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000); e) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola
Relatore: Valerio Onida
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Astensione e ricusazione del giudice - Magistrato del tribunale o della corte d?appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata lesione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale - Possibilità di interpretazione conforme a costituzione - Esclusione dal collegio ai fini della decisione del componente ricusato - Assicurata salvaguardia delle garanzie minime di imparzialità - Non fondatezza della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 104
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- Costituzione-Art. 3
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d?appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Paventata possibilità di ?scambio? tra ricusazioni diverse - Circostanza di mero fatto inidonea a fondare la censura di costituzionalità - Non fondatezza della questione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 104
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d?appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza in riferimento alle discipline della ricusazione nel processo penale e nelle cause civili in cui siano parti magistrati - Ammissibilità di scelte diverse per la realizzazione dei principî costituzionali - Non fondatezza della questione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d?appello in sede civile - Lamentata non impugnabilità della ordinanza che decide sulla ricusazione - Dubbio di costituzionalità destinato ad incidere solo nell?eventuale giudizio di impugnazione - Difetto del requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d?appello in sede civile - Decisione di inammissibilità o rigetto della ricusazione - Automatica condanna della parte o del difensore proponente a pena pecuniaria - Impossibilità di apprezzare le circostanze del caso concreto e di escludere la sanzione - Irragionevole compressione del diritto ad un giudizio imparziale con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Norme citate
Parametri costituzionali
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di giudice della sezione civile della corte d?appello - Mancata devoluzione del giudizio sulla ricusazione a ?sezione diversa? o, in mancanza, a giudice di diverso distretto di corte d?appello - Questione sollevata sul presupposto della applicabilità della norma censurata per effetto dell?accoglimento di altra questione - Presupposto non verificatosi - Palese carenza di rilevanza della censura ulteriore - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- Costituzione-Art. 104